Convenzione assicurativa con registro fiat
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
ATTENZIONE forse la Reale Mutua non vale
L'articolo 60 è stato modificato con l'art.214/215 (regolamento codice della strada) nel 2003
In questo caso l'auto deve avere almeno 20anni...
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34124
Art. 215.
(Art. 60 Cod. Str.)
Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico.
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
L'articolo 60 è stato modificato con l'art.214/215 (regolamento codice della strada) nel 2003
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1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
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8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
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Che dire...
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Ciao Nexi, al momento stiamo cercando la migliore Compagnie Assicurativa (le polizze vanno da 123euro in sù)!
Per il Bollo Auto, al momento solo le Regioni LOMBARDIA e VENETO accettano la riduzione per le auto d'interesse storico (a breve tutte le Regioni si dovranno adeguare a questa norma, almeno speriamo )!
Scusa se devo darti contro ma a me che sono Veneto il RFI mi ha detto che non cè nessuna riduzione del bollo auto... magari mi sbaglio! (spero)
Caddi e la mia dannazione ebbe inizio.... Per fortuna sotto c'era la mia Barchetta!!!
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Scusa se devo darti contro ma a me che sono Veneto il RFI mi ha detto che non cè nessuna riduzione del bollo auto... magari mi sbaglio! (spero)
scusa, me che c'entra il Registro Fiat con la riduzione del bollo? il referente è l'Agenzia delle Entrate a livello Regionale.
Per la Lombardia lo sapevo... per il Veneto la notizia mi giunge nuova. Dario ma tu come lo sai? immagino che qualcuno te l'abbia detto...
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Bè.. in minima parte centra anche il RFI visto che è tramite lui che hai le convenzioni... Cmq... E loro mi hanno detto che cè una differenza tra auto di intaresse storico e auto STORICA!!! La Storica ha in più riduzione bollo, nessun blocco traffico ecc... Non voglio polemizzare, mi raccomando, non fraintendetemi!
Scusa se devo darti contro ma a me che sono Veneto il RFI mi ha detto che non cè nessuna riduzione del bollo auto... magari mi sbaglio! (spero)
scusa, me che c'entra il Registro Fiat con la riduzione del bollo? il referente è l'Agenzia delle Entrate a livello Regionale.
Per la Lombardia lo sapevo... per il Veneto la notizia mi giunge nuova. Dario ma tu come lo sai? immagino che qualcuno te l'abbia detto...
Qualcuno mi faccia sapere per il veneto!
Grazie!!!!
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Mmm forse ricordo male/ ho letto male ...........(cmq controllo)
- solitary
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Ok.. GRAZIE...Mmm forse ricordo male/ ho letto male ...........(cmq controllo)
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
al di là del caso particolare, spero che tutte le Regioni si adeguino!Bè.. in minima parte centra anche il RFI visto che è tramite lui che hai le convenzioni... Cmq... E loro mi hanno detto che cè una differenza tra auto di intaresse storico e auto STORICA!!! La Storica ha in più riduzione bollo, nessun blocco traffico ecc... Non voglio polemizzare, mi raccomando, non fraintendetemi!
Scusa se devo darti contro ma a me che sono Veneto il RFI mi ha detto che non cè nessuna riduzione del bollo auto... magari mi sbaglio! (spero)
scusa, me che c'entra il Registro Fiat con la riduzione del bollo? il referente è l'Agenzia delle Entrate a livello Regionale.
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Grazie!!!!
"La regione Lombardia precisa la possibilita' di lasciar accedere ai benefici fiscali le vetture iscritte ad uno dei 5 enti riconosciuti dallo stato, quale e' il Registro Fiat, per cui, senza l'obbligo temporale dei 20 o 30 anni."
ecco qui dove ne avevamo parlato:
http://barchettaforum.com/viewtopic.php ... ione+bollo
se scorri il topic si capisce il tutto... Almeno per la Lombardia.
"Regione Lombardia
Riduzioni ed esenzioni per veicoli iscritti nei registri storici
Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico, iscritti nei registri Automobile Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (FMI), oppure iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione."
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Quindi non vale con nessuna assicurazione tipo storico ...ATTENZIONE forse la Reale Mutua non vale
L'articolo 60 è stato modificato con l'art.214/215 (regolamento codice della strada) nel 2003
In questo caso l'auto deve avere almeno 20anni...
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1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
Bene anzi male ...da domani tutti a tornare a iscriversi al R.I.V.A. allora ...
tirerò avanti fino a dicembre quando mi scade la Reale Storica rischiando i 5.000 euro della franchigia . Mo avverto il resto del popolo coupè e gli altri .
Ultima modifica di freeblu il ven 20 mar , 2009 19:43, modificato 1 volta in totale.
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Ho controllato sul sito ACI, la Regione Lombardia è l'unica finora a fare una distinzione tra le vetture 20/30ennali e quelle invece iscritte ai Registri Storici indipendentemente dall'età.
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
In teoria basta trovare/scegliere la compagnia che assicur le vetture d'interesse storico senza che cit nel regolamento l'art. 60 (quindi che bast solo l'iscrizione ad un Registro riconosciuto)!
DARIO
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
e allora se casualmente la Zurich lo fa passeremo a questa ... rimane sempre da vedere il pdf totale della polizza.
comunque alla luce dei fatti la barchetta non rientra piu nella definizione auto di interesse storico come definito dall'articolo 60 ma semplicemnte nella lista chiusa delle auto moderne di futuro interesse storico ...
comunque alla luce dei fatti la barchetta non rientra piu nella definizione auto di interesse storico come definito dall'articolo 60 ma semplicemnte nella lista chiusa delle auto moderne di futuro interesse storico ...
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
ALT DIETROFRONT!!!
Secondo una recente interpretazione ad opera di una persona qualificata ... nel merito l'articolo 60 così come riportato sul sito altalex (e su altri siti) è già stato integrato da quanto previsto dal D.L. del 2003 che riconosceva tra le associazioni di veicoli di interesse storico oltre la rinomata ASI anche il RFI, ecc. (questa è stata la modifica portata all'art. 60)!
L'articolo 60 del Nuovo Codice della Strada costituisce un entità a se, mentre esiste un altro regolamento (quello di attuazione del c.d.s.) che prevede altre norme e regolamenti, tra cui l'art. 215 che si richiama soltanto agli argomenti esposti dall'art. 60 del c.d.s. senza per questo modificarli, in particolare l'art 215 del reg. di attuazione del c.d.s. prevede che il veicolo per essere riconosciuto di interesse storico (per es. dalla motorizzazione per questioni di bollo agevolato) debba possedere un'anzianità di costruzione di almeno 20 anni.
Invece l'assicurazione Reale Mutua prevede tra le condizioni della polizza in questione solo il rispetto dell'art. 60 comma 4 del c.d.s. (che come detto sopra esiste e costituisce un codice a se.. invece l'art. 215 fa parte di un altro codice legislativo ovvero il regolamento di attuazione del codice della strada), così come l'RFI tra i suoi requisiti non prevede il rispetto anche del succitato articolo 215 che prevede anche i 20 anni di anzianità costruttiva.
Quindi Reale Mutua se voleva prevedere anche i requisiti di cui all'art. 215 del regolamento di attuazione del c.d.s. costituendo questo un'altra entità legislativa (un libro a se con altre norme) doveva inserire una formula tipo: "Il veicolo assicurato di interesse storico o collezionistico, come definito dall'art. 60 comma 4 del c.d.s. e dall'art. 215 del regolamento di attuazione del c.d.s., iscritto ai registri ... RFI ... e la cui costruzione risalga almeno a 20 anni prima".
Invece il regolamento prevede solo questo:
Il veicolo assicurato di interesse storico o collezionistico, come definito dall'art. 60 comma 4 del c.d.s., iscritto ai registri ... RFI ... "
Art. 60 comma 4:
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Quindi
DARIO
Secondo una recente interpretazione ad opera di una persona qualificata ... nel merito l'articolo 60 così come riportato sul sito altalex (e su altri siti) è già stato integrato da quanto previsto dal D.L. del 2003 che riconosceva tra le associazioni di veicoli di interesse storico oltre la rinomata ASI anche il RFI, ecc. (questa è stata la modifica portata all'art. 60)!
L'articolo 60 del Nuovo Codice della Strada costituisce un entità a se, mentre esiste un altro regolamento (quello di attuazione del c.d.s.) che prevede altre norme e regolamenti, tra cui l'art. 215 che si richiama soltanto agli argomenti esposti dall'art. 60 del c.d.s. senza per questo modificarli, in particolare l'art 215 del reg. di attuazione del c.d.s. prevede che il veicolo per essere riconosciuto di interesse storico (per es. dalla motorizzazione per questioni di bollo agevolato) debba possedere un'anzianità di costruzione di almeno 20 anni.
Invece l'assicurazione Reale Mutua prevede tra le condizioni della polizza in questione solo il rispetto dell'art. 60 comma 4 del c.d.s. (che come detto sopra esiste e costituisce un codice a se.. invece l'art. 215 fa parte di un altro codice legislativo ovvero il regolamento di attuazione del codice della strada), così come l'RFI tra i suoi requisiti non prevede il rispetto anche del succitato articolo 215 che prevede anche i 20 anni di anzianità costruttiva.
Quindi Reale Mutua se voleva prevedere anche i requisiti di cui all'art. 215 del regolamento di attuazione del c.d.s. costituendo questo un'altra entità legislativa (un libro a se con altre norme) doveva inserire una formula tipo: "Il veicolo assicurato di interesse storico o collezionistico, come definito dall'art. 60 comma 4 del c.d.s. e dall'art. 215 del regolamento di attuazione del c.d.s., iscritto ai registri ... RFI ... e la cui costruzione risalga almeno a 20 anni prima".
Invece il regolamento prevede solo questo:
Il veicolo assicurato di interesse storico o collezionistico, come definito dall'art. 60 comma 4 del c.d.s., iscritto ai registri ... RFI ... "
Art. 60 comma 4:
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Quindi
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Bravo, promosso .
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Quindi stai tranquillo... l'assicurazione reale mutua va bene
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Tornando all'art. 215 (quello che indica gli autoveicoli di interesse storico con data di fabbricazione antecedente a 20 anni) ho ritrovato un vecchio articolo della gazzetta che annunciava la creazione da parte del registro FIAT degli ALBI SPECIALI (ricompresi tra i quali la fiat barchetta: da precisare che nella fattispecie questo modello non necessita del requisito dei 10 anni).
Proprio alla fine dell'articolo viene specificato che: il RFI cura anche le pratiche di altre vetture (di interesse storico) di proprietà dei propri associati "solo qualora queste abbiano superato il 20esimo anno dalla data di costruzione".... questo punto secondo me conferma la priorità di quanto determinato dalle associazioni rispetto a quanto previsto dall'art.215.
Quindi un auto di interesse storico per dichiararsi tale necessita di essere inscritta al registro, pertanto anche non avendo 20 anni dato che è iscritta in questi albi speciali dei registri (come l'RFI) riconosciuti dallo stato, hanno diritto anche ai benefici di natura fiscale... infatti vedasi l'accordo che al momento vi è in essere solo con la Regione Lombardia che applica l'esenzione dal bollo per veicoli iscritti nei registri storici! (ai sensi di quanto previsto dal solo art.60 comma 4 del c.d.s. ed a maggior riprova che l'iscrizione agli ALBI SPECIALI dei registri storici porta da sola il beneficio superando la norma di cui all'art. 215 del reg. es. c.d.s.)!
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Proprio alla fine dell'articolo viene specificato che: il RFI cura anche le pratiche di altre vetture (di interesse storico) di proprietà dei propri associati "solo qualora queste abbiano superato il 20esimo anno dalla data di costruzione".... questo punto secondo me conferma la priorità di quanto determinato dalle associazioni rispetto a quanto previsto dall'art.215.
Quindi un auto di interesse storico per dichiararsi tale necessita di essere inscritta al registro, pertanto anche non avendo 20 anni dato che è iscritta in questi albi speciali dei registri (come l'RFI) riconosciuti dallo stato, hanno diritto anche ai benefici di natura fiscale... infatti vedasi l'accordo che al momento vi è in essere solo con la Regione Lombardia che applica l'esenzione dal bollo per veicoli iscritti nei registri storici! (ai sensi di quanto previsto dal solo art.60 comma 4 del c.d.s. ed a maggior riprova che l'iscrizione agli ALBI SPECIALI dei registri storici porta da sola il beneficio superando la norma di cui all'art. 215 del reg. es. c.d.s.)!
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Tornando all'art. 215 (quello che indica gli autoveicoli di interesse storico con data di fabbricazione antecedente a 20 anni) ho ritrovato un vecchio articolo della gazzetta che annunciava la creazione da parte del registro FIAT degli ALBI SPECIALI (ricompresi tra i quali la fiat barchetta: da precisare che nella fattispecie questo modello non necessita del requisito dei 10 anni).
Proprio alla fine dell'articolo viene specificato che: il RFI cura anche le pratiche di altre vetture (di interesse storico) di proprietà dei propri associati "solo qualora queste abbiano superato il 20esimo anno dalla data di costruzione".... questo punto secondo me conferma la priorità di quanto determinato dalle associazioni rispetto a quanto previsto dall'art.215.
Quindi un auto di interesse storico per dichiararsi tale necessita di essere inscritta al registro, pertanto anche non avendo 20 anni dato che è iscritta in questi albi speciali dei registri (come l'RFI) riconosciuti dallo stato, hanno diritto anche ai benefici di natura fiscale... infatti vedasi l'accordo che al momento vi è in essere solo con la Regione Lombardia che applica l'esenzione dal bollo per veicoli iscritti nei registri storici! (ai sensi di quanto previsto dal solo art.60 comma 4 del c.d.s. ed a maggior riprova che l'iscrizione agli ALBI SPECIALI dei registri storici porta da sola il beneficio superando la norma di cui all'art. 215 del reg. es. c.d.s.)!
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Uff... Ma possibile che solo la regione Lombardia applichi l'esenzione del bollo!!!
Rivoluzioneeeeeee!!!
Ultima modifica di solitary il lun 23 mar , 2009 10:35, modificato 1 volta in totale.
Caddi e la mia dannazione ebbe inizio.... Per fortuna sotto c'era la mia Barchetta!!!
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
No comment.
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Non ne avevo dubbi, basta leggere il tagliando che manda il Registro.Quindi stai tranquillo... l'assicurazione reale mutua va bene
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Scusate ragazzi, ma io ho visto che la reale mutua ha messo online il checkbox nei suoi preventivi per "auto di interesse storico" che come prezzo finale è nettamente differente rispetto al preventivo per auto storica...
Evol
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Re: Convenzione assicurativa con registro fiat
Perchè ? ho fatto la stessa cosa e mi esce 100 + tasse sono esattamente i 123 euro all'anno che sto pagando ora .Scusate ragazzi, ma io ho visto che la reale mutua ha messo online il checkbox nei suoi preventivi per "auto di interesse storico" che come prezzo finale è nettamente differente rispetto al preventivo per auto storica...
Evol
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