20 ANNI PER ESSERE IN REGOLA CON ASSICURAZIONI STORICHE
Inviato: ven 13 gen , 2012 12:45
Leggete bene ( http://www.motodepocaroma.it/DecretoMin ... iEpoca.htm ) dove vi è scritto minimo auto di 20 anni in poi iscritte ASI e RFI e che in caso di sinistro le assicurazioni hanno la rivalsa come dal sito reale mutua :
Esclusioni e rivalsa
Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
Approfondisci
a) Conducente non abilitato alla guidaL'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.
b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacentiL'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada.
c) Guida da parte di soggetti diversi dai conducenti dichiarati in polizzaL'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste sulla polizza; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 1.500 € per ogni sinistro.
d) Assenza dei requisiti previsti per veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionisticoL'assicurazione non è operante se il veicolo d'epoca, al momento del sinistro, risulta non provvisto della specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, non ha i requisiti previsti dall'art. 60 del Codice della Strada e dall'art. 215 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 5.000 € per ogni sinistro.
e) Utilizzo del veicolo per "uso professionale"L'assicurazione non è operante se il veicolo è utilizzato per "uso professionale" cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente.
f) Veicolo che non ha superato la revisioneL'assicurazione non è operante se il veicolo di interesse storico e collezionistico, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
g) Partecipazione a gare non autorizzateL'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
QUINDI NON SIAMO TUTELATI !!
Esclusioni e rivalsa
Reale Mutua eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
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a) Conducente non abilitato alla guidaL'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:
se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona in attesa del rilascio della patente dopo il superamento dell'esame teorico e pratico;
nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.
b) Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacentiL'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada.
c) Guida da parte di soggetti diversi dai conducenti dichiarati in polizzaL'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona diversa da quelle contrattualmente previste sulla polizza; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 1.500 € per ogni sinistro.
d) Assenza dei requisiti previsti per veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionisticoL'assicurazione non è operante se il veicolo d'epoca, al momento del sinistro, risulta non provvisto della specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, non ha i requisiti previsti dall'art. 60 del Codice della Strada e dall'art. 215 comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada per i veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico; in tal caso Reale Mutua eserciterà la rivalsa nel limite di 5.000 € per ogni sinistro.
e) Utilizzo del veicolo per "uso professionale"L'assicurazione non è operante se il veicolo è utilizzato per "uso professionale" cioè come bene strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa finalizzata alla produzione del reddito del Contraente.
f) Veicolo che non ha superato la revisioneL'assicurazione non è operante se il veicolo di interesse storico e collezionistico, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.
g) Partecipazione a gare non autorizzateL'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell'art. 141, nono comma, del Codice della Strada.
QUINDI NON SIAMO TUTELATI !!