barchetta e pubblicità occulta
Inviato: lun 20 nov , 2006 13:57
Nel mio peregrinare notturno su internet questa volta ho trovato sul sito http://www.adusbef.it/consultazione.asp ... =antitrust questa pagina in cui si parla di pubblicità occulta e barchetta.
"1) Fiat-Barchetta Provvedimento antitrust del 4.10.1995. Ingannevole.
Con atto pervenuto in data 18 aprile 1995, e definitivamente integrato in data 5 giugno 1995, l?ADUSBEF - Associazione Difesa Consumatori Utenti - ha segnalato la presunta ingannevolezza, per contrasto con l?articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, del servizio, dedicato alla nuova autovettura FIAT, denominata "Barchetta", trasmesso il 6 aprile 1995 dalla Terza rete RAI, nel corso della trasmissione VIDEOSAPERE.In particolare, la denunciante fa presente che, per le modalità di realizzazione del filmato, il suddetto servizio giornalistico potrebbe integrare una fattispecie di pubblicità non trasparente a favore della nuova autovettura FIAT.Infatti, nell?ambito di una programma di cultura ed informazione, come viene definito VIDEOSAPERE, un servizio giornalistico dedicato al design industriale italiano avrebbe richiesto almeno il confronto tra più prodotti dell?industria nazionale, e all?interno della categoria delle autovetture fra più modelli, il diverso modo di manifestarsi della creatività italiana tra i vari prodotti e non la semplice trasmissione del filmato diffuso dalla FIAT senza alcun contributo di carattere giornalistico ad esclusione della colonna sonora.
Pertanto, la mancanza di prova circa un accordo di committenza formalizzato tra le parti non esclude che, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, possa desumersi la natura oggettivamente promozionale del servizio giornalistico e del vantaggio reciproco che le parti hanno dalla utilizzazione e diffusione del materiale filmato distribuito dalla società FIAT. Nel caso in esame, l?iniziativa del servizio giornalistico di fatto non viene intrapresa dall?organo di informazione, bensì dall?impresa automobilisitica che ha diffuso il materiale pubblicitario e che riceve un vantaggio indiretto promuovendo attraverso una trasmissione ad ampia diffusione l?immagine della propria autovettura. La RAI, a sua volta, ottiene un risparmio nella realizzazione di programmi dedicati all?informazione e alla cultura in genere, in quanto occupa gli spazi di una trasmissione "contenitore" utilizzando del materiale filmato già predisposto da altri. Deve, peraltro, ritenersi irrilevante l?argomentazione dedotta dalla RAI secondo la quale il servizio in questione sarebbe dedicato al disegno industriale italiano - "punta di diamante della creatività italiana nel mondo" - in quanto in ordine a tale tema il servizio in questione non fornisce alcuna informazione di carattere generale, trattando solo ed esclusivamente della nuova autovettura."
Che l'esposto sia stato fatto dalla Mazda, invidiosa della "punta di diamante della creatività italiana"?
Ciao a tutti
Marco
"1) Fiat-Barchetta Provvedimento antitrust del 4.10.1995. Ingannevole.
Con atto pervenuto in data 18 aprile 1995, e definitivamente integrato in data 5 giugno 1995, l?ADUSBEF - Associazione Difesa Consumatori Utenti - ha segnalato la presunta ingannevolezza, per contrasto con l?articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, del servizio, dedicato alla nuova autovettura FIAT, denominata "Barchetta", trasmesso il 6 aprile 1995 dalla Terza rete RAI, nel corso della trasmissione VIDEOSAPERE.In particolare, la denunciante fa presente che, per le modalità di realizzazione del filmato, il suddetto servizio giornalistico potrebbe integrare una fattispecie di pubblicità non trasparente a favore della nuova autovettura FIAT.Infatti, nell?ambito di una programma di cultura ed informazione, come viene definito VIDEOSAPERE, un servizio giornalistico dedicato al design industriale italiano avrebbe richiesto almeno il confronto tra più prodotti dell?industria nazionale, e all?interno della categoria delle autovetture fra più modelli, il diverso modo di manifestarsi della creatività italiana tra i vari prodotti e non la semplice trasmissione del filmato diffuso dalla FIAT senza alcun contributo di carattere giornalistico ad esclusione della colonna sonora.
Pertanto, la mancanza di prova circa un accordo di committenza formalizzato tra le parti non esclude che, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, possa desumersi la natura oggettivamente promozionale del servizio giornalistico e del vantaggio reciproco che le parti hanno dalla utilizzazione e diffusione del materiale filmato distribuito dalla società FIAT. Nel caso in esame, l?iniziativa del servizio giornalistico di fatto non viene intrapresa dall?organo di informazione, bensì dall?impresa automobilisitica che ha diffuso il materiale pubblicitario e che riceve un vantaggio indiretto promuovendo attraverso una trasmissione ad ampia diffusione l?immagine della propria autovettura. La RAI, a sua volta, ottiene un risparmio nella realizzazione di programmi dedicati all?informazione e alla cultura in genere, in quanto occupa gli spazi di una trasmissione "contenitore" utilizzando del materiale filmato già predisposto da altri. Deve, peraltro, ritenersi irrilevante l?argomentazione dedotta dalla RAI secondo la quale il servizio in questione sarebbe dedicato al disegno industriale italiano - "punta di diamante della creatività italiana nel mondo" - in quanto in ordine a tale tema il servizio in questione non fornisce alcuna informazione di carattere generale, trattando solo ed esclusivamente della nuova autovettura."
Che l'esposto sia stato fatto dalla Mazda, invidiosa della "punta di diamante della creatività italiana"?
Ciao a tutti
Marco