Messaggioda pallmall66 » sab 06 feb , 2010 22:05
Art. 258 (Art. 100 Cod. str.)
(Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti :
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360x110 mm (1), collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
cool.gif targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli: 1) formato A: 520x110 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b); 2) formato B: 297x214 mm (1), collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli (1): 1) formato A: 486x109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l); 2) formato B: 336x202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340x109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE per motoveicoli: 165x165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) (1).
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e)
(1) Così modificato dall'art. 2, d.P.R. 4 settembre 1998 n. 355.
Art. 259 (Art. 100 Cod. str.)
(Modalita' di installazione delle targhe)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
1. posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
2. posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
3. posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
4. posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30ø, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15ø, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m;
5. altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;
6. condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso il basso);
7. determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.
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