ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

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anna

Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda anna » ven 29 apr , 2011 12:36

purtroppo esiste una norma che taglia fuori le nostre auto ed è l'art. 215 Regolamento attuazione comma 2. Lo stesso che ha fatto tirare i remi in barca alle assicurazioni per stipule di polizze di interesse storico per la barchetta.

a questo punto l'incongruenza sta nel fatto che il Registro Fiat le iscrive ugualmente come auto di "Futuro interesse storico".
cose tipicamente italiane!

Articolo 215 - Regolamento di Attuazione
(Art. 60 Cod. Str.)

Art. 215. Regolamento di Attuazione

Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonchè le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonchè sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purchè siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del Codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonchè le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il il ministro delle Finanze.



Vedi anche:

Articolo 60 - CdS
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di intresse storico e collezionistico.

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » ven 29 apr , 2011 12:43

Cara Anna, hai centrato perfettamente il problema visto che l'art. 215 ( Regolamento ) è quello dietro il quale si barrica l'ACI di Pescara e, sinceramente, non credo abbiano poi tanto torto.
Vedremo.
Mimmo

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda sasà » ven 29 apr , 2011 13:50

purtroppo esiste una norma che taglia fuori le nostre auto ed è l'art. 215 Regolamento attuazione comma 2. Lo stesso che ha fatto tirare i remi in barca alle assicurazioni per stipule di polizze di interesse storico per la barchetta.

a questo punto l'incongruenza sta nel fatto che il Registro Fiat le iscrive ugualmente come auto di "Futuro interesse storico".
cose tipicamente italiane!

Articolo 215 - Regolamento di Attuazione
(Art. 60 Cod. Str.)

Art. 215. Regolamento di Attuazione

Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico

1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonchè le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonchè sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal ministero dei Trasporti e della Navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purchè siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del Codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonchè le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il il ministro delle Finanze.



Vedi anche:

Articolo 60 - CdS
Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di intresse storico e collezionistico.
beh a questo punto che dire?? allora sono le regioni lombardia e molise che hanno preso una cantonata?! mah....

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda sasà » ven 29 apr , 2011 13:53

Se dai l'indirizzo giusto scrivo anche io :oky:
Ecco a te:

Dr. .......... ? ? ?
Regione Campania
Responsabile Ufficio tasse Automobilistiche e Tributi Regionali
Servizio Risorse Finanziarie
Via
80100 NAPOLI
Tel 081/......
Fax 081/......

Naturalmente i dati mancanti potrai desumerli dal sito internet della Regione Campania.
Ciao
Mimmo
Il Dott. in questione si chiama Giancane (un nome una garanzia...)
ecco la pagina con i dettagli...troverai e.mail e fax..... e invito tutti i campani a scrivergli perchè una noce nel sacco non fa rumore come dice un antico detto napoletano.....

http://www.regione.campania.it/portal/m ... ng=-1%2C16

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » ven 29 apr , 2011 13:58

In effetti non e' proprio cosi'. Il discorso e' ampio e controverso e non puo' essere escusso senza sollevare pareri contrastanti.

Di fatto la norma e' monca (CdS) e viene corretta solo con il Regolamento attuativo (confermato recentemente dal Decreto Matteoli).

In linea di principio, appare chiaro che la nostra auto NON abbia i requisiti richiesti dalla legge in materia di qualificazione come auto di interesse storico.

Il vizio e' semmai nella forma con la quale la norma viene esposta, essendo frammentata tra i due riferimenti normativi generando confusione.

Vizio formale il quale, purtroppo, non modifica cio' che il legistlatore voleva intendere in fatto di principio con la definizione di un periodo temporale minimo (20 anni) dopo il quale un veicolo PUO' ma non necessariamente deve (ed anche qui ci sarebbe da spendere parole a fiumi) essere iscritto ad uno dei registri.

Ovviamente, l'escamotage sta nel fatto che, nel nostro caso, il RFI iscrive la nostra vettura in una lista particolare (di FUTURO interesse storico e collezionistico) che di fatto, la normativa attuale NON contempla.
Resta da chiarire il fine per il quale la nostra auto viene iscritta e se RFI commette illecito in questa operazione.
Ebbene, secondo il mio parere no, non commette alcun illecito in quanto, sul tagliando di iscrizione, dal 2011 NON appone piu' la dicitura "soddisfa i requisiti di cui all'art.215 del regolamento di attuazione del CdS" ma appone una piu' generica quanto "inutile", ai fini fiscali, "Lista chiusa dei veicoli di FUTURO interesse storico" e, pertanto, NON espressamente diretta a beneficiare della "defiscalizzazione". Che storia, eh?

Insomma, non sta a me dire perche' accade questo, ma ragionando, si capisce che si gioca sull'equivoco nel quale, anche alcune regioni, in buona fede, cadono.

Intendiamoci, non che la cosa mi sorprenda o che mi piaccia o che in qualche modo mi trovi concorde. Di natura sono per la chiarezza, la trasparenza e la legalita', ma in questo caso prendo la palla al balzo perche' si apra un tavolo di confronto e discussione su quali vetture abbiano davvero un futuro e quali, onestamente no. E questo indipendentemente dai 20 o 30 anni. Perche' per salvarle, potrebbe essere troppo tardi attendere quel tempo.
Insomma, mi piacerebbe che si sollevasse della curiosita' e che chi di dovere venisse incontro anche alle esigenze di noi "collezionisti poveri", tanto evitati da ASI come appestati, perche' anche noi si riesca a salvare qualcosa cui teniamo e che non siano solo dei gretti e classisti preconcetti di pochi a dover stabilire se i collezionisti d'auto siano solo quelli che hanno in garage delle Ferrari 250 GT California o delle Bugatti.
Se il senso della legge e' salvaguardare il patrimonio automobilistico storico e sociale del nostro paese, allora il diritto di essere salvato e' anche e soprattutto di quegli oggetti che ci hanno contraddistinto il modo di viaggiare di tutti i giorni nell'arco del tempo in cui la nostra societa' e' cresciuta e cambiata.
E non saranno 106 esemplari di 250 GT California ad averlo fatto, o almeno non solo, non credete?
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » ven 29 apr , 2011 15:10

Caro Presidente, sono perfettamente d'accordo ma ho iniziato ad avere risposte dai ragazzi di Quattroruote e ..... qualcosa si muove.
Attendo novità per ragguagliarvi. A presto.
Mimmo

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » lun 02 mag , 2011 15:43

Su mia precisa sollecitazione, la d.ssa D'Ercoli ha ..... risposto alla mia mail e NON sapendo cosa dire si è appellata alla Legge 342/2000 ( ?! ) ( art.63 ) respingendo le mie fondatissime richieste.
Non insisto, tanto è inutile, ma attendo di sapere novità dal signor Rossi della redazione di Quattroruote che mi farà sapere qualcosa di nuovo.

:rock:

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » lun 02 mag , 2011 16:07

Caro mimmo,

la cara d.ssa D'ercoli dovrebbe consultare la sentenza n. 455 del 2005, emessa dalla Corte Costituzionale, dove, al punto 5.2 chiarisce esattamente il ruolo dell'ASI e che, sancisce, inderogabilmente, l'NCOSTITUZIONALITA' della norma regionale a scapito dei registri Fiat, Lancia ed Alfa Romeo.

Schiariscigli le idee...

Allego estratto della sentenza...

:fball:
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda Tigereyes » lun 02 mag , 2011 16:38

Questo è quello che hanno risposto a me
Gent.mo Sig.Onofrietti,
ai sensi dell’art. 63, comma 1, della legge n. 342 del 21/11/2000, gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal trentesimo anno dalla data di costruzione (ad esempio, un veicolo costruito il 14 febbraio 1974 entra nel trentesimo anno il 1° gennaio 2004 ed è soggetto alla tassa di circolazione in luogo della tassa ordinaria a partire dai periodi aventi scadenza nell’anno 2004). Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Se, però, il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, ai fini dell’esenzione fa fede la data di costruzione. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare alcuna domanda.
Gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano compiuto vent’anni dalla data di costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Si considerano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed i veicoli i quali, pur non appartenenti alle categorie precedenti, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume (art. 63, comma 2, legge n. 342 del 21/11/2000). A differenza dei veicoli trentennali, il beneficio non spetta automaticamente, ma è necessario che l’autoveicolo disponga di attestato di storicità A.S.I.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi,l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche sono stati demandati alle regioni a statuto ordinario. (art.17, comma 10, legge n. 449 del 27/12/1997). Per quanto riguarda la normativa vigente, in misura preminente essa è stabilita da disposizioni statali con regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Ciascuna regione, tuttavia, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge regionale. In virtù di questo, nelle singole regioni possono essere n vigore normative ulteriori, soprattutto su materie particolari riguardanti riduzioni, esenzioni e agevolazioni.
La informiamo pertanto che attualmente, quelle innanzi illustrate sono le disposizioni regionali in materia circa i veicoli storici.
Rimanendo a disposizione per informazioni e chiarimenti, cordiali saluti.
 
Giuliana V.
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » lun 02 mag , 2011 16:50

Come sopra!

Nel 2005 e' intervenuta sentanza della corte costituzionale...
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda Tigereyes » lun 02 mag , 2011 17:15

Gli ho mandato un'altra mail con la sentenza, speriamo bene :-"
Ogni volta che la guardo è sempre come fosse la prima, non riesco a staccarle gli occhi di dosso; starei per ore a fissare le sue curve perfette, la linea sinuosa dei fianchi. E' un capolavoro, unica, bellissima ed è MIA!

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » lun 02 mag , 2011 18:25

Grazie " The BIG Jack ".
Ho spedito or ora nuova mail con la sentenza e condita con " qualche battutina " .
Attendo risposta per comunicarvela.
Grazie ancora. Mimmo
:oky:

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » mar 03 mag , 2011 9:52

Almeno proviamo a farci valere, no?

:ciao::
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » mar 03 mag , 2011 12:00

Infatti, tanto è vero che ho messo in moto sia la funzionaria della regione, che non credo risponderà molto presto, che il signor Rossi di Quattroruote che si sta muovendo autonomamente da esperto burocrate della rivista qual'è.
A presto ( spero ) per gli aggiornamenti.
Noi ce la mettiamo tutta ...
:-"

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » mer 04 mag , 2011 12:28

Ed ecco a Voi l'annunciato aggiornamento:

Nel precisare che la Regione Abruzzo era ovviamente a conoscenza della sentenza indicata, si evidenzia, peraltro, che la stessa è conforme a quanto sostenuto da questa Amministrazione e in contrasto con quanto, invece, sostenuto dalla S.V..
Fermo restando, quindi, che potrà comunque procedere come meglio riterrà opportuno, questo Ufficio, concludendo definitivamente, rappresenta che, allo stato, la Sua richiesta non può trovare accoglimento.
Distinti saluti.

Dr.ssa Lorena D’Ercoli
Regione Abruzzo
Responsabile Ufficio tasse Automobilistiche e Tributi Regionali
Servizio Risorse Finanziarie
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L’AQUILA
Tel 0862/363764
Fax 0862/363770


Siamo quindi alla " guerra dei nervi " e chi più ne ha più ne metta. Ho trasmesso il testo della lettera alla redazione di Quattrroruote ed attendo la risposta che poi vi comunicherò.
Non c'è niente da fare : Avimm pagà sempr direbbe Gennaro Esposito da Napoli.

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda Tigereyes » mer 04 mag , 2011 14:48

ecco invece la risposta dopo la mail della sentenza
Gent.mo Sig. Onofrietti,

corre l’obbligo di effettuare alcune precisazioni circa la normativa e la giurisprudenza da Lei riferita ed allegata.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 2005, si pronuncia in merito all’illegittimità costituzionale della Legge della regione Liguria in quanto “..interviene su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”, senza minimamente intaccare l’impianto della L. 342/2000, anzi, sottolineando che detta legge dello Stato prevede che la norma agevolativa “ … fa riferimento ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.

Nel ribadire, quindi che la L. 342/2000 attribuiva ai soli ASI ed FMI la funzione di riconoscimento dei requisiti tecnici dei veicoli ultraventennali a beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ed in assenza di ulteriori elementi, la rinviamo a quanto precedentemente illustrato nelle precedenti e-mail circa le disposizioni regionali in materia.



Cordiali saluti.



Giuliana V.

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Regione Campania
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » mer 04 mag , 2011 14:55

Ti ho già risposto in " Bollo Campania ".
:bear:

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » mer 04 mag , 2011 22:20

la sentenza solleva una questione importante, ovvero la posizione di "monopolio" dell'asi rispetto ad altri enti.


Ma è qui che dobbiamo chiedere chiarezza e fare luce.
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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda mimmo11 » gio 05 mag , 2011 4:45

la sentenza solleva una questione importante, ovvero la posizione di "monopolio" dell'asi rispetto ad altri enti.


Ma è qui che dobbiamo chiedere chiarezza e fare luce.
Ovviamente l'ho capito ma, come puoi ben leggere nella lettera inviatami, la funzionaria regionale ha scritto " concludendo definitivamente " e non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.
Potrei anche andare avanti legalmente ma con l'imperante compensazione delle spese che i nostri giudici distribuiscono a piene mani non me la sento.
Preferisco attendere la risposta di Quattroruote.

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Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE/ESENZIONE DEL BOLLO REGIONE ABRUZZO

Messaggioda thejack » gio 05 mag , 2011 11:43

Potremmo anche procedere con una azione di classe, oggi possibile, e chiedere che lo stato chiarisca l'incongruenza della legge.

E' qui il nocciolo della questione. Se in termini di costituzionalita' si e' inteso ritenere che lo Stato abbia l'esclusiva competenza nell'ambito di applicazione della tassa, ovvero definirne i soggetti obbligati e quelli esenti, cosi' come ribadito dalla sentenza, e quindi alle regioni spetta solo manovrare tra il 90 ed il 110% della somma, e' pur vero che la corte stessa conferma che lo Stato emette una norma che pone, in modo evedente, un ente privato in posizione dominante rispetto agli altri egualmente riconosciuti, creando disparita' tra i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico, aprendo di fatto una questione spinosa, ad oggi irrisolta, che crea certamente disparita' di trattamento, presupposto utile alla richiesta di valutazione di profilo costituzionale della norma stessa..

La Corte ha dichiarato che l'art.60 comma 4 del CdS classifica i veicoli di interesse storico e collezionistico al solo fine di renderli idonei alla circolazione su strade pubbliche, definendo i requisiti tecnici che essi debbono necessariamente avere a tal fine.

Personalmente dissento da questo tipo di visione. Se la 342/2000, all'art 63 comma 2, definisce quali veicoli siano di interesse storico e collezionistico AI SOLI FINI DELLA DISPOSIZIONE FISCALE, l'art 60 del CdS ha, come scopo principale, quello di regolamentare I VEICOLI e la relativa CIRCOLAZIONE e, pertanto, anche quello di classificarli in tipologie particolari e regolamentarne la certificazione.

A mio avviso ci sarebbero tutti i presupposti per poter aprire un dibattito serio ed utile a tutti i collezionisti, soprattutto "poveri"...

Vediamo.
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