STATUTO CLUB NAZIONALE FIAT BARCHETTA

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DaRi0c
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STATUTO CLUB NAZIONALE FIAT BARCHETTA

Messaggioda DaRi0c » sab 24 gen , 2009 12:40

STATUTO Club Nazionale Fiat Barchetta

Art. 1 – Costituzione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in rispetto a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in via Picasso n 2/2 Rubiera (Re), una associazione non commerciale denominata “Club Nazionale Fiat Barchetta” . L’associazione è a carattere volontario e non ha scopo di lucro, operante nei settori culturale, sportivo e ricreativo. I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla attività associativa, devono mantenere un comportamento corretto sia verso gli associati, che verso i terzi. L’ammissione a socio comporta l’accettazione di questo statuto. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo
I. attraverso L’associazione ha lo scopo di promuovere principalmente l’interesse per il modello di auto “F.I.A.T. barchetta“ e non ha fini di lucro.
II. Di riunire i possessori ed estimatori dell’auto “ F.I.A.T. barchetta “.
III. Di adoperarsi nell’incrementare rapporti con altri Club e/o Associazioni con finalità analoghe, di organizzare, sostenere e patrocinare incontri, seminari, stage, manifestazioni, raduni, volti a diffondere l’interesse per il modello auto “F.I.A.T. barchetta”.
IV. Di intraprendere attività volte ad esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, prestazioni di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
V. Di gestire convenzioni con Enti Pubblici e privati per collaborare allo svolgimento di manifestazioni, corsi ed iniziative sportive.
VI. Collaborare, attraverso i suoi mezzi, nel fornire tutte le informazioni necessarie e/o utili per lo sviluppo dell’interesse per il modello auto “F.I.A.T. barchetta”.
VII. Garantire la reciproca comunicazione tra i soci, tra questi ed il mondo esterno, e viceversa, la realizzazione di siti internet, pagine web, banners, forum ecc.

Art. 3 – Soci
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, le persone fisiche, gli Enti e le Società che ne condividono gli scopi e che si prodigano a realizzarli. Devono sottoscrivere la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. E’ esclusa la durata temporanea alla vita Associativa. Tutti i soci maggiori di Età, hanno diritto di voto.

Art. 4 – Ammissione soci
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. L’aspirante socio deve compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione all'Associazione prima di poter acquisire la qualifica di socio effettivo e sempre dopo conferma di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 5 – Quota di iscrizione
I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
All’atto dell’ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio, con il diritto:
I. A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione.
II. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti.
III. A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
IV. Ad usufruire delle convenzioni economiche riservate all’Associazione.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
I. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
II. Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
III. La quota associativa è intrasmissibile, tranne per eredi di soci defunti che ne facciano richiesta esplicita, e non può essere rivalutata.

Art. 7 – Recesso
Il Socio può esercitare il diritto di recesso, nel caso in cui l’Associazione deliberi operazioni, che comportano la sostanziale modifica dell’oggetto e/o dello scopo sociale o dei diritti o doveri dei Soci. La qualifica di socio si perde:
I. In caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo.
II. Per mancato versamento della quota annuale e/o dei contributi associativi.
III. Per causa di morte.
IV. Per esclusione, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
c) che in qualunque modo arrechi danno, anche morale, all’Associazione.
d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo stabilito.
In considerazione della natura dell’Associazione e dell'esclusione di ogni scopo di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili e di riserve, in caso di recesso la quota di partecipazione del socio receduto non viene rimborsata, in modo che il recesso del Socio non determini la riduzione del capitale sociale.

Art. 8 – Patrimonio
Il patrimonio è indivisibile. I mezzi finanziari sono costituiti:
I. Dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni.
II. Da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
III. Da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

Art. 9 – Organi
Sono organi dell’Associazione
I. L’Assemblea degli Associati
II. Il Consiglio Direttivo
III. Il Presidente
IV. Il Tesoriere

Art. 10 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione; è costituita da tutti i soci in regola con le quote associative ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’ Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota sociale. Tutti i soci hanno diritto ad un voto, e ciascun socio potrà rappresentare, munito di apposita delega, sino ad un massimo di tre soci assenti. L’Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo. Essa approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio Direttivo, delibera su tutti gli argomenti di propria competenza. Ogni socio ha diritto ad un voto. Essa ha luogo almeno una volta all’anno. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti. L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o con delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci. L’assemblea straordinaria è obbligatoria per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento del Associazione. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un sesto dei soci. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti. La convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, deve avvenire esclusivamente con apposito avviso sul sito internet dell’Associazione e tramite l’invio di lettere di posta elettronica, almeno 8 giorni prima della data prevista per l’adunanza e, ove non possibile, e su richiesta del socio all’atto della domanda di adesione all’Associazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita all’indirizzo del socio così come risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. E’ facoltà dell’organo direttivo pubblicizzare inoltre l’assemblea sul sito dell’Associazione e nelle forme che riterrà più opportune. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:
I. per appello nominale, segreto;
II. per alzata di mano, pubblico. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova. L’assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, è composta da 7 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. II Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità, per astensione di qualcuno, prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. Gli organi del Consiglio Direttivo non possono assumere incarichi simili o uguali in altre associazioni che trattano lo stesso oggetto. Spetta al Consiglio Direttivo di:
I. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
II. Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto, con possibilità per il Socio di un contraddittorio.
III. Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l' attività sociale.
IV. Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari.
V. Redigere il regolamento dell'Associazione;
VI. Redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione.
VII. Deliberare le quote associative annue.
VIII. Fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno).
IX. Convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
X. Programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
XI. Risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C..
XII. Nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed gli eventuali organi necessari per la vita Associativa (Direttore sportivo, Addetto alle Comunicazioni, Responsabile Convenzioni, ecc) Sono organi del Consiglio Direttivo:
1. Presidente.
2. Vice Presidente.
3. Segretario.
4. Tesoriere.
5. Consigliere.
6. Consigliere.
7. Consigliere.

Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente dirige l'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo e ne è il legale rappresentante. Al Presidente è attribuito autonomamente il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può conferire il potere di firma in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali vengono espressamente delegati il Tesoriere ed il Vice Presidente.

Art. 13 – Vice Presidente
Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 14 – Segretario
II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni ed il libro dei Soci, attende alla corrispondenza.

Art. 15 – Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. Esegue la gestione economica e finanziaria, provvede alla fine di ogni anno solare alla compilazione del bilancio consuntivo. Può essere delegato dal Presidente per l’amministrazione del patrimonio sociale.

Art. 16 – Scioglimento
Le proposte di scioglimento e liquidazione dell'Associazione saranno prese in considerazione dall’Assemblea se siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti spettanti o se siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentino la metà più uno del totale dei voti spettanti ai Soci. Perché la deliberazione dell’Assemblea possa essere valida occorre una maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l’Assemblea procederà immediatamente alla nomina del commissario liquidatore. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell’Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o fini di pubblica utilità, che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Clausola finale
Per quanto non esplicitamente previsto da questo statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni.




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